(Pubblicata  nel  1o  supplemento  ordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.  La  presente  legge,  in  attuazione  del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (testo  unico  sull'ordinamento degli enti
locali), disciplina le comunita' montane, definendo in particolare:
      a) i  criteri  e  le  procedure  di  delimitazione  delle  zone
omogenee;
      b) le modalita' di approvazione degli statuti;
      c) i  contenuti  e le modalita' di approvazione degli strumenti
di programmazione;
      d) i rapporti con altri enti.
    2.  La  Regione,  nel  processo  di  attuazione del decentramento
amministrativo  ed  in  coerenza  con il principio di sussidiarieta',
individua  le  comunita' montane come destinatarie di funzioni il cui
adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle
medesime.