(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), disciplina le comunita' montane, definendo in particolare: a) i criteri e le procedure di delimitazione delle zone omogenee; b) le modalita' di approvazione degli statuti; c) i contenuti e le modalita' di approvazione degli strumenti di programmazione; d) i rapporti con altri enti. 2. La Regione, nel processo di attuazione del decentramento amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarieta', individua le comunita' montane come destinatarie di funzioni il cui adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle medesime.